PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città, inteso a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia, anche con riferimento ai rapporti tra normativa speciale e normativa generale, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

          b) garantire la semplificazione delle procedure e l'individuazione delle risorse disponibili per il completamento degli interventi;

          c) adeguare gli interventi previsti per le singole città, tenendo conto del loro stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

          d) prevedere eventuali nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate;

          e) prevedere forme di costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della sua entrata in vigore.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronuncia entro un mese, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, reso

 

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entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e delle procedure di cui al comma 3.